
25 Settembre 2026
Farmacisti a partita IVA: cosa stabilisce la recente Sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 231/2026
La recente sentenza della Corte d’Appello di Ancona (n. 231/2026) ha richiamato l’attenzione dei titolari di farmacia sui rischi legati all’uso non corretto dei contratti di lavoro autonomo con i farmacisti a partita IVA.
Quando la prestazione del libero professionista presenta, di fatto, i tratti tipici del lavoro subordinato (stessi turni dei dipendenti, assenza di rischio d’impresa, orari imposti), scatta il rischio di riqualificazione del rapporto da parte dell’INPS, con conseguente recupero dei contributi e applicazione di onerose sanzioni.
Per evitare contestazioni e garantire la legittimità delle collaborazioni autonome, è essenziale che sia il contratto sia l’operatività quotidiana riflettano la reale autonomia del professionista.
Nel contratto tra la farmacia e il farmacista libero professionista sarebbe opportuno chiarire che:
- il professionista organizza autonomamente la propria attività;
- Il professionista comunica le proprie disponibilità al fine di coordinarsi con le esigenze della farmacia;
- Il professionista non è soggetto a un orario di lavoro imposto;
- Il professionista non è tenuto a richiedere ferie o permessi;
- Il professionista determina autonomamente le modalità di esecuzione della prestazione, nel rispetto della normativa professionale e sanitaria;
- Il titolare di farmacia non esercita nei suoi confronti potere disciplinare;
- eventuali indicazioni del titolare riguardano esclusivamente il coordinamento, la sicurezza, gli obblighi di legge e le esigenze generali dell’esercizio e non costituiscono direttive sulle modalità di svolgimento della prestazione professionale.
Oltre alla firma di un contratto formale, è fondamentale altresì verificare come la collaborazione viene gestita nel concreto ogni giorno:
- Contratto di collaborazione professionale ben strutturato.
- Modalità documentata di comunicazione delle disponibilità del farmacista.
- Documentazione dell’autonomia: integrare il contratto con lettere di chiarimento sull’effettiva indipendenza del professionista e conservare le comunicazioni formali sulle sue disponibilità.
- Fatturazione coerente: emettere fatture basate sulla prestazione resa ed evitare l’indicazione esplicita delle ore lavorate.
- Procedure interne distinte: mantenere una netta separazione operativa e procedurale tra i farmacisti dipendenti e i collaboratori autonomi.
- Attenzione alle comunicazioni: evitare di inviare al professionista messaggi (WhatsApp, e-mail) contenenti direttive o disposizioni tipiche di un rapporto di subordinazione.
- Verifica periodica: monitorare costantemente le modalità di concordamento dei turni, delle assenze, dei compensi e delle responsabilità per garantire che non emerga alcuna presunzione di dipendenza.
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