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1 Dicembre 2025

Accertamenti fiscali sulle farmacie: cosa sta succedendo davvero e come affrontarlo con consapevolezza

Accertamenti fiscali sulle farmacie: cosa sta succedendo davvero e come affrontarlo con consapevolezza

Negli ultimi mesi molte farmacie stanno vivendo un clima di incertezza legato all’avvio di una nuova ondata di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Non si parla di accessi improvvisi in farmacia o di verifiche tradizionali: si tratta invece di controlli “a tavolino”, basati quasi esclusivamente su dati statistici e su informazioni presenti nelle banche dati fiscali.

A prima vista potrebbe sembrare un’operazione di routine, ma la verità è che il metodo utilizzato sta creando difficoltà e preoccupazione a livello diffuso. Le ricostruzioni dei ricavi — elaborate attraverso presunzioni — risultano infatti spesso molto lontane dai numeri reali delle farmacie, con il rischio che venga contestata un’evasione inesistente.

Come consulenti specializzati nel settore farmaceutico, riteniamo importante spiegare in modo semplice cosa sta realmente accadendo, da dove nascono queste verifiche e quali sono i punti critici su cui si può basare una difesa efficace.

Perché le farmacie sono finite sotto la lente del Fisco

Tutto parte dagli ISA, gli Indici sintetici di affidabilità fiscale. Sono indicatori che fotografano — almeno nelle intenzioni — il livello di affidabilità di un’impresa sulla base dei propri dati contabili e gestionali. Un punteggio alto apre le porte a vari benefici; un punteggio basso, invece, fa scattare un “alert” che porta l’Agenzia delle Entrate a guardare più da vicino la posizione del contribuente.

In teoria gli ISA dovrebbero essere solo uno strumento di selezione, non un modo per stabilire se una farmacia guadagna “abbastanza” o “troppo poco”. Ma nella pratica, in questa nuova campagna di controlli, proprio i punteggi ISA più bassi vengono visti come un segnale di gestione “antieconomica”, e quindi sospetta.

Ed è proprio da qui che nasce l’intero impianto degli accertamenti presuntivi che stanno coinvolgendo molte farmacie in tutta Italia.

La ricostruzione presuntiva dei ricavi: un percorso pieno di criticità

L’Agenzia delle Entrate non entra in farmacia e non analizza in profondità i documenti contabili. Mantiene un approccio molto più teorico: calcola i ricavi che “dovrebbero” essere stati conseguiti applicando il ricarico medio delle farmacie considerate “virtuose” (quelle con ISA molto alti) al costo del venduto dei non farmaci della farmacia controllata.

Il problema è che questa ricostruzione si basa su una lunga serie di presunzioni.

Anzitutto, il costo del venduto dei non farmaci non viene ricavato dalla contabilità reale, ma stimato attraverso calcoli automatici: si assume un certo ricarico teorico sui farmaci, si deriva da lì il costo dei farmaci, e solo per esclusione si arriva al costo dei parafarmaci. Un percorso tortuoso, in cui un dato presunto ne genera un altro anch’esso presunto.

Poi c’è la questione del ricarico “medio” delle farmacie virtuose. Anche qui, non si tratta di un valore neutrale e rappresentativo dell’intero settore, ma del ricarico medio — o più spesso “mediano” — di una selezione di farmacie che hanno in comune soprattutto una caratteristica: un punteggio ISA elevato.

Non solo: la selezione del campione cambia da un Ufficio all’altro. A volte si considerano solo le farmacie della stessa provincia; altre volte quelle della regione; altre ancora quelle di regioni limitrofe. Una variabilità che rende difficile considerare quel ricarico come un “valore normale” del settore.

A questo si aggiunge un ulteriore elemento che spesso sfugge: negli anni della pandemia molte farmacie hanno svolto servizi ad altissimo margine — tamponi, vaccinazioni, test diagnostici — che hanno gonfiato in modo significativo i ricarichi complessivi. Se la farmacia controllata non ha mai svolto questi servizi, il confronto risulta inevitabilmente distorto.

In sintesi, il ricarico “medio” utilizzato dall’Agenzia non fotografa il settore, ma una piccola parte di esso, peraltro selezionata con criteri spesso discutibili.

Quando una presunzione diventa troppo debole per sostenere un’accusa

La normativa tributaria permette all’Amministrazione di ricostruire i ricavi anche sulla base di presunzioni, ma solo se queste sono “gravi, precise e concordanti”.

In altre parole: devono poggiare su elementi attendibili e concreti, non su supposizioni.

E qui nasce il punto centrale: un accertamento basato su presunzioni costruite su altre presunzioni, che ignorano la contabilità reale e che si appoggiano a dati statistici di dubbia omogeneità, difficilmente può soddisfare questo requisito.

La Cassazione lo ha ribadito più volte: se la contabilità è regolare e non emergono elementi concreti di inattendibilità, non si può contestare evasione solo perché il ricarico dichiarato è diverso dalla media statistica del settore.

Il messaggio è chiaro: le medie non sono fatti, sono numeri astratti. E un intero accertamento non può reggersi su numeri astratti.

Il momento più importante per la difesa: lo schema d’atto

Prima di emettere un avviso di accertamento definitivo, l’Agenzia deve notificare alla farmacia lo “schema d’atto”. Questo documento anticipa la pretesa fiscale e apre ufficialmente la fase del contraddittorio.

Ed è proprio in questo momento che si gioca gran parte della difesa. La farmacia ha 60 giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni: un passaggio fondamentale perché, per legge, l’Ufficio è obbligato a rispondere a ogni obiezione sollevata.

Le osservazioni devono mettere in luce:

* le incongruenze del metodo ricostruttivo,

* la scarsa affidabilità della platea dei soggetti “virtuosi”,

* l’uso improprio delle medie o mediane,

* la differenza dovuta a servizi sanitari ad alto margine presenti solo in alcune farmacie,

* la non comparabilità dei contesti,

* la regolarità e completezza delle scritture contabili.

È anche essenziale, in questa fase, chiedere formalmente l’accesso ai dati utilizzati dall’Agenzia per individuare la platea di confronto. Se questi dati vengono negati, si crea un ulteriore motivo di illegittimità, perché il contribuente ha diritto di conoscere su cosa si basa l’accusa.

Se l’accertamento viene comunque emesso

In molti casi l’Agenzia, nonostante le osservazioni, decide di proseguire e notifica l’avviso di accertamento. A questo punto la farmacia può presentare ricorso alla Corte di Giustizia tributaria.

La difesa, in giudizio, riprende gli stessi punti già esposti nel contraddittorio, con un elemento in più: la giurisprudenza. Esiste già una sentenza — recentissima — che ha annullato un accertamento identico proprio perché i dati utilizzati erano “non attendibili” e fondati su criteri troppo opinabili.

E non è difficile immaginare che molte altre decisioni seguiranno la stessa direzione, man mano che i giudici entreranno nel merito di questa metodologia così fragile.

Cosa può fare la farmacia per proteggersi

In tutto questo scenario, il messaggio più importante è uno: non bisogna farsi prendere dal panico, ma nemmeno sottovalutare la questione.

Chi riceve una comunicazione dall’Agenzia dovrebbe:

* attivarsi subito, senza aspettare l’ultimo momento;

* analizzare attentamente lo schema d’atto;

* predisporre un set completo di osservazioni tecniche;

* evitare di accettare proposte di adesione “al ribasso” senza solide basi tecniche;

* affidarsi a professionisti che conoscono in modo specifico il settore farmaceutico.

La difesa è possibile, e spesso è efficace. Ma richiede competenza tecnica, conoscenza del comparto e un approccio rigoroso.

Conoscere per tutelarsi

Questa campagna di accertamenti nasce da un utilizzo distorto degli ISA e da una lettura troppo superficiale dei dati del settore. Il rischio è che farmacie gestite correttamente si trovino a dover rispondere a contestazioni prive di fondamento.

Un approccio difensivo serio, documentato e consapevole permette però di ribaltare l’impostazione dell’Agenzia e di far valere la solidità dei propri dati contabili.